Un lavoratore, difeso da questo studio, non riceveva integralmente il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto in quanto percepiva solo la quota presente nel Fondo di Tesoreria dell’INPS.
Fallita la società da cui era dipendente, il lavoratore presentava istanza per l’ammissione al passivo ma veniva ammesso per importi netti indicati in busta paga. Quindi presentava domanda di intervento del Fondo di Garanzia ma l’INPS liquidava la somma netta derivanti dall’imponibile ammesso al passivo del fallimento che, però, era già al netto delle trattenute.
Il Tribunale ha condannato, quindi, l’Inps a pagare in favore del lavoratore la differenza a lui dovuta.